È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 37, V Serie Speciale, del 28 marzo 2018 il Bando Ismea 2018, destinato a finanziare l’insediamento, per la prima volta, di giovani in aziende agricole in qualità di capo azienda.
Il bando prevede l’erogazione di ben 70 milioni di euro equamente suddivisi in due lotti:
- lotto 1 relativo alle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto, Lazio, Marche, Toscana e Umbria e
- lotto 2 relativo alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
La corsa ai finanziamenti è scattata lo scorso 28 marzo e terminerà il prossimo 11 maggio.
Ai sensi dell’articolo 4, Determinazione n. 346 del 27 marzo 2018 del Direttore generale, possono accedere al bando i giovani, cittadini comunitari e residenti in Italia, che alla data di presentazione della domanda rispondono ai seguenti requisiti:
- età compresa tra i 18 anni compiuti e i 41 anni non compiuti;
- possesso di conoscenze e competenze professionali. Queste, sulla falsariga di quanto previsto ordinariamente per la qualifica Iap, può essere dimostrata alternativamente con:
- titolo di studio di livello universitario di indirizzo agrario;
- titolo di studio di scuola media superiore in campo agrario;
- esperienza lavorativa, post scuola, di almeno 2 anni in qualità di coadiuvante familiare ovvero di lavoratore agricolo, documentata dall’iscrizione al relativo regime previdenziale;
- attestato di frequenza con profitto ad idonei corsi di formazione professionale.
Le capacità e competenze professionali possono, in ipotesi di assenza al momento della domanda, essere conseguite entro 36 mesi dalla data di adozione della determinazione di ammissione alle agevolazioni.
A seconda del veicolo con il quale il giovane intende affacciarsi al mondo dell’agricoltura, sono poi richiesti ulteriori requisiti differenti. Infatti, in ipotesi di scelta per la forma individuale, sempre l’articolo 4 richiede che, nel termine di 3 mesi dalla comunicazione dell’ammissione della domanda, il beneficiario dovrà poter dimostrare di essere in possesso di partita Iva agricola e di aver adempiuto all’iscrizione al Registro Imprese e all’Inps agricola.
Al contrario, in caso di scelta per la forma societaria, sin dal momento di presentazione della domanda di ammissione, la società (conforme ai requisiti di cui al D.Lgs. 99/2004), dovrà, tra le altre cose, avere, in ragione della ratio stessa del bando, una maggioranza assoluta, numerica e di quote di partecipazione di soci di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 41 anni non compiuti ed essere amministrata da soggetti di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 41 anni non compiuti. Inoltre, entro 3 mesi dalla data di ammissione al bando, il giovane dovrà iscriversi alla previdenza agricola e assumere la responsabilità e la rappresentanza legale della società medesima. Sempre in ragione della ratio del bando, lo statuto societario dovrà contenere una clausola con la quale si preveda l’inibizione, in vigenza dell’operazione fondiaria supportata, di operazioni che comportino il venir meno dei requisiti soggettivi di accesso o l’insorgere di criteri di esclusione di cui all’articolo 5.
Le operazioni fondiarie supportate dal Bando hanno a oggetto strutture a cancello aperto (con esclusione quindi delle scorte vive e morte) con patto di riservato dominio, aventi un valore compreso, in linea generale, tra 250.000 euro e 2.000.000 di euro.
Tuttavia, tali valori, minimo e massimo, possono essere derogati.
In particolare è prevista la possibilità di supportare operazioni di importo inferiore ai 250.000 euro, ma comunque superiori ai 100.000 euro, quando consistano in operazioni di arrotondamento fondiario. In tal caso, l’operazione non presuppone già il possesso di un fondo in quanto il requisito si ritiene dimostrato in presenza di terreni da condurre con contratti di affitto registrati di durata almeno di 15 anni e da formalizzare prima della stipula dell’atto di concessione delle agevolazioni.
L’operazione in questo caso si realizza attraverso la concessione di un mutuo ipotecario a garanzia del quale Ismea acquisisce ipoteca di primo grado sul terreno oggetto dell’operazione ovvero su altri beni e comunque fino alla concorrenza di valore del 120% del mutuo.
Se, al contrario, l’operazione ha un valore di stima superiore a 2.000.000 di euro, è prevista la concessione di un mutuo ipotecario di 2.000.000 di euro a garanzia del quale Ismea acquisisce ipoteca di primo grado sul terreno oggetto dell’operazione per un valore pari al 120% del mutuo e, ove necessario, su altri beni fino a concorrenza del valore richiesto. La differenza tra il prezzo di vendita del terreno e il mutuo erogato da Ismea ai fini della stipula dell’atto di concessione delle agevolazioni deve essere coperta dal richiedente con il ricorso a mezzi propri o indebitamento.
In tutti i casi è previsto un periodo di preammortamento non superiore a 24 mesi, durante il quale gli interessi sono dovuti al tasso di riferimento al 30 giugno e 31 dicembre.
Successivamente scatta il periodo di ammortamento che può avere una durata pari a 15 – 20 – 30 anni, con rate semestrali posticipate.
L’agevolazione consiste nell’abbuono degli interessi passivi in misura non superiore a 70mila euro, attualizzati alla data di inizio dell’ammortamento ed è cumulabile con altri contributi provenienti da fondi di finanziamento, sempre nel rispetto dei massimali di cui all’articolo 18, Regolamento (UE) n. 702/2014.