La proroga del super ammortamento per l’anno 2017 non opera per “i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”, cioè per:
1) i veicoli che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali o adibiti ad uso pubblico [articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR], per i quali è prevista una deducibilità limitata dei costi (20 per cento, elevata all’80 per cento per gli agenti o rappresentanti di commercio) e un limite massimo alla rilevanza del costo di acquisizione (v. paragrafo 4.3 della circolare n. 23/E del 2016);
2) i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta [articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del TUIR], per i quali è prevista una deducibilità limitata dei costi (70 per cento).
Relativamente ai mezzi di trasporto a motore acquistati a partire dal 1° gennaio 2017, il super ammortamento opera, quindi, solo per i veicoli di cui all’articolo 164, comma 1, lettera a), del TUIR (per i quali è prevista una deducibilità integrale dei costi), ossia quelli adibiti ad uso pubblico (ad esempio taxi) o quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali.
Si ricorda che, secondo la risoluzione n. 59/E del 23 marzo 2007, sono strumentali all’attività d’impresa solo quei beni senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata (ad esempio, le autovetture per le imprese che effettuano attività di noleggio).
Automezzi a km zero
L’Amministrazione finanziaria ha avuto modo, nel passato, per altre agevolazioni, di chiarire che il requisito della novità sussiste (si veda la circolare 17 ottobre 2001, n. 90/E): nel caso in cui il bene venga acquistato direttamente dal produttore, ma anche qualora il bene venga acquistato da un soggetto diverso dal produttore e dal rivenditore, purché non sia già stato utilizzato né da parte del cedente né da parte di altri soggetti.
Assilea ha corroborato tale tesi nella circolare 29 ottobre 2015, n. 25, e recentemente anche nella circolare 26 gennaio 2016, n. 2, in particolare facendo riferimento all’autovettura a km zero.
Assilea precisa che gli autoveicoli immatricolati dai rivenditori e rivendibili a “km 0” potevano beneficiare della c.d. norma agevolativa Tremonti-bis. In quei casi, nella fattura d’acquisto il concessionario doveva inserire una dicitura che richiamasse da un lato che si trattava di auto nuova e che, dall’altro, sulla stessa non si fosse mai beneficiato di agevolazioni fiscali. È ragionevole ritenere applicabile il super-ammortamento alle predette condizioni anche agli autoveicoli immatricolati dai rivenditori e rivendibili a “km 0”.