Con il via libera definitivo alla legge di conversione del DL 193/2016, entrano a tutti gli effetti sulla scena degli adempimenti fiscali i nuovi obblighi di comunicazione trimestrale: dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 del DL 78/2010 novellato); dei dati contabili delle liquidazioni periodiche (nuovo art. 21-bis del DL 78/2010).
Le due comunicazioni dovranno essere effettuate:
– per il primo trimestre dell’anno, entro il 31 maggio;
– per il secondo trimestre, entro il 16 settembre;
– per il terzo trimestre, entro il 30 novembre;
– per il quarto trimestre, entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo.
Solo per l’anno 2017 ed esclusivamente per la comunicazione dei dati delle fatture, è previsto un adempimento congiunto per i primi due trimestri, da effettuarsi entro il 25 luglio 2017. Da un lato si concede più tempo ai professionisti per gestire la comunicazione relativa al primo trimestre; dall’altro sembra non tenersi conto della difficoltà operativa connessa all’anticipazione dell’adempimento per il secondo trimestre (rispetto al termine del 16 settembre previsto “a regime”).
Trova efficacia anche il regime sanzionatorio più sfavorevole risultante dalle modifiche apportate in sede di conversione in legge del DL 193/2016.
Il nuovo art. 11 comma 2-bis del DLgs. 471/97, infatti, contempla, per l’omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, una sanzione amministrativa di due euro per ogni fattura, con un massimo sanzionatorio di 1.000 euro per ciascun trimestre. Inoltre, è possibile ridurre la predetta sanzione a un euro per ciascuna fattura (con un massimo di 500 euro) nel caso in cui la comunicazione delle fatture avvenga entro 15 giorni dal termine previsto.
Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche, la sanzione va da 500 a 2.000 euro, con possibile riduzione alla metà se la comunicazione dei dati delle liquidazioni avviene entro 15 giorni dalla scadenza stabilita.
Sui nuovi obblighi comunicativi IVA, si rileva che:
– non sono previsti esoneri specifici per l’obbligo di comunicazione delle fatture, se non per gli agricoltori esonerati ex art. 34 comma 6 del DPR 633/72 che operano su terreni situati nelle zone montane ad un’altitudine non inferiore a 700 metri e per quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;
– non sono tenuti alla comunicazione dei dati delle liquidazioni i soggetti che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale;
– la menzionata comunicazione è effettuata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito;
– è previsto un credito d’imposta di 100 euro, per il necessario adeguamento tecnologico, in favore dei soggetti di minori dimensioni.
In conseguenza dei nuovi obblighi periodici, la dichiarazione IVA, per gli anni d’imposta a decorrere dal 2017 (e, quindi, dalla dichiarazione 2018), è effettuata tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce.
Ulteriore conseguenza è l’abolizione:
– dello “spesometro” annuale (si intende dovuto, però, quello relativo al 2016, da effettuarsi entro il 10 o 20 aprile 2017);
– della comunicazione “black list” (già a decorrere dalla comunicazione relativa al 2016);
– della presentazione dei modelli INTRA per gli acquisti di beni e servizi, a decorrere dal 1° gennaio 2017;
– della comunicazione dei contratti stipulati dalle società di leasing e noleggio ex art. 7, comma 12 del DPR 605/73, dal 1° gennaio 2017.
– della comunicazione delle autofatture ricevute da operatori economici di San Marino(adempimento su base mensile, abolito per le annotazioni effettuate dal 1° gennaio 2017).
Sono inoltre previsti:
– l’aumento da 15.000 a 30.000 euro del limite per eseguire i rimborsi IVA senza rilascio del visto di conformità o della garanzia (si veda “Rimborsi IVA, esonero da formalità fino a 30.000 euro” dell’11 novembre);
– la riduzione da cinque a tre anni dei termini di accertamento per chi opterà per la trasmissione telematica delle fatture ex art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015;
– il rinvio al 1° aprile 2017 dell’obbligo, per i gestori di distributori automatici, di memorizzare e trasmettere elettronicamente i dati dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2comma 2 del DLgs. 127/2015;
– consistenti modifiche alla disciplina dei depositi IVA, con effetti dal 1° aprile 2017;
– l’obbligo di fatturazione elettronica, dal 1° gennaio 2018, per gli operatori che vendono beni di importo superiore a 154,94 euro a “viaggiatori” residenti al di fuori della Ue;
– la chiusura d’ufficio, da parte dell’Amministrazione, della partita IVA dei soggetti che, nei tre anni precedenti, risultano non aver esercitato attività d’impresa, arte o professione.