L’Aiuto alla crescita economica (Ace) è stato introdotto dal decreto “Salva Italia” (Dl 201/2011) allo scopo di incentivare il finanziamento delle piccole e medie imprese mediante capitale proprio.
Si tratta di una agevolazione che consente nell’ammettere in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.
Tale rendimento è stato fissato al 3% per i primi tre periodi d’imposta di applicazione della normativa di riferimento, mentre “per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 l’aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento e al 4,75 per cento” (articolo 1, comma 137, lettere a) e b), della legge 147/2013).
L’ACE non riduce la base imponibile ai fini previdenziali né la base imponibile IRAP.
Beneficiari
I soggetti interessati sono le società e gli enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, le società di persone, le persone fisiche titolari di redditi di impresa in contabilità ordinaria, le imprese individuali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.
In riferimento alle società di persone di natura commerciale e alle imprese individuali, la norma subordina l’applicazione della disciplina agevolativa ai soli soggetti in regime di contabilità ordinaria.
Sono esclusi gli enti non commerciali, le società assoggettate alle procedure di fallimento, quelle in liquidazione coatta e quelle soggette alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi nonché quelle che svolgono quelle attività per le quali hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 155 del TUIR ossia la cosiddetta “Tonnage tax”.
Il funzionamento
Per i soggetti Ires, la variazione in aumento di capitale proprio, che assume rilevanza agli effetti della disciplina, è l’incremento rispetto al patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, con esclusione dell’utile di esercizio.
L’incremento di capitale proprio cui applicare il rendimento figurativo è determinato da:
- incrementi (conferimenti in denaro e utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili)
- decrementi (riduzioni di patrimonio netto con attribuzione ai soci, a qualsiasi titolo effettuate).
Mentre i conferimenti in denaro assumono rilievo dal momento dell’effettivo versamento, gli accantonamenti di utili contano dall’inizio del periodo d’imposta in cui viene assunta la relativa delibera. Ovviamente, anche la distribuzione di riserve di utili vale, quale riduzione del capitale proprio, a partire dall’inizio del periodo d’imposta in cui la stessa viene assunta.
Ad esempio, nel caso sia deliberata la distribuzione della riserva straordinaria il 22 dicembre 2012, ma con materiale erogazione dei dividendi ai soci nel 2013 (esercizio coincidente con l’anno solare), il decremento del capitale proprio avrà effetto già dal 1° gennaio 2012, in quanto si tratta del periodo d’imposta in cui è stata assunta la delibera di distribuzione degli utili.
Quando l’importo del rendimento nozionale supera il reddito complessivo netto – già ridotto di eventuali perdite pregresse – l’eccedenza di “rendimento” può essere riportata nei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale.
La riportabilità illimitata impone l’uso obbligatorio dell’Ace fino a concorrenza del reddito complessivo netto del periodo d’imposta cui si riferisce. Conseguentemente, eventuali quote di Ace non utilizzate non potranno essere riportate nei periodi d’imposta successivi.
Riguardo al meccanismo di applicazione dell’agevolazione, la circolare propone un’ampia casistica di esempi.
La disciplina antielusiva
L’articolo 10 del decreto Ace detta disposizioni specifiche di cautela fiscale, finalizzate a evitare, soprattutto nell’ambito dei gruppi societari, effetti moltiplicativi del beneficio.
In particolare, per quanto riguarda le operazioni fra società appartenenti al gruppo, individua le ipotesi in grado di sterilizzare l’Ace e cioè:
- conferimenti in denaro effettuati in favore di soggetti residenti
- acquisizione di partecipazioni di controllo o incremento della quota delle stesse detenuta ovvero aziende o rami d’azienda
- conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in Paesi che consentono lo scambio di informazione ai fini tributari qualora siano controllati da soggetti residenti o da soggetti domiciliati in Paesi che non consentono tale scambio
- incremento dei crediti di finanziamento rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
Il documento di prassi, a proposito di disciplina antielusiva, esamina alcuni casi di possibile disapplicazione, come l’accrescimento dell’Ace generato esclusivamente dall’utile non distribuito o dalla conversione di prestiti obbligazionari, i conferimenti in denaro ricevuti da non residenti, la sterilizzazione dell’incremento di capitale proprio nell’ipotesi di incremento dei crediti da finanziamento e l’acquisto di partecipazione di controllo da non residente.