Il c.d. Bonus Ricerca è una recente agevolazione fiscale introdotta nell’ordinamento tributario dall’art. 3 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 (successivamente modificato con la Legge di Stabilità per il 2015, art.1, comma 35, L. 23 dicembre 2014, n. 190).
L’agevolazione consiste in un credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi relativi agli investimenti eleggibili.
Soggetti beneficiari
Sono soggetti beneficiari tutte le imprese che investano in attività di ricerca e sviluppo, a prescindere dalla forma giuridica adottata, dal regime contabile prescelto e dalle dimensioni aziendali.
Tra i soggetti beneficiari sono compresi anche gli enti non commerciali, con riferimento alla attività commerciale esercitata (cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 marzo 2016) e le imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del TUIR ed i consorzi.
Sono escluse dalla presente agevolazione tutte le imprese sottoposte a procedura concorsuale.
Spese agevolabili
Sotto il profilo oggettivo, si considerano agevolabili le seguenti tipologie di attività:
a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Sono dunque agevolabili anche attività diverse da quelle avente carattere prettamente scientifico (come, ad esempio, aventi carattere storico, artistico, sociologico) purché rientrati nelle categorie sopra evidenziate. Non integrano invece il presupposto oggettivo le modifiche non significative di prodotti e processi, come i semplici aggiornamenti o abbellimenti dei beni.
Sono funzionali a determinare l’ammontare del credito i seguenti costi:
i) spese per personale altamente qualificato impegnato nelle attività di ricerca;
ii) quote di ammortamento per attrezzature, strumenti da laboratorio, materie da impiegare nella ricerca, diversi da terreni e fabbricati;
iii) spese derivanti da contratti stipulati ai fini della ricerca, costituita dai costi relativi alla ricerca commissionata a università, enti di ricerca e organismi equiparati nonché ad “altri soggetti”, comprese le start-up innovative, purché residenti in Paesi UE;
iv) spese per competenze tecniche e privative industriali.
In particolare, per “personale altamente qualificato” si intende il personale
- sia i costi per il personale dipendente dell’impresa, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
- sia i costi per il personale in rapporto di collaborazione con la stessa, compresi gli esercenti arti e professioni, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture dell’impresa beneficiaria.
Sempre in merito alla categoria di costi per “personale altamente qualificato”, la normativa richiede che il dipendente ovvero il collaboratore dell’impresa:
- sia in possesso di un titolo di dottore di ricerca ovvero sia iscritto ad un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera;
- sia in possesso di una laurea magistrale, conseguita presso una università italiana o estera, in discipline di ambito tecnico o scientifico – secondo la classificazione UNESCO Isced indicate nell’Allegato 1 al D.L. n. 145 del 2013 (tra le quali rientrano, ad esempio, le lauree in Farmacia, Informatica, Fisica, Ingegneria, Matematica, Biotecnologie, Scienze).
Importo e calcolo del credito
Il credito è concesso fino all’importo massimo di 5 milioni di euro (importo massimo) a condizione che l’impresa effettui una spesa complessiva per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30 mila euro (presupposto minimo).
L’importo del credito di imposta spettante è determinato separatamente per ciascun gruppo di spese ma “la spesa incrementale agevolabile” è comunque rappresentata dalla differenza tra l’ammontare degli investimenti realizzati nel periodo di imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione ed il valore dell’investimento medio realizzato nei tre esercizi precedenti a quello di prima applicazione dell’agevolazione;
In particolare, il credito di imposta si calcola secondo le seguenti modalità:
i) si calcola la media delle spese compiute nei tre esercizi precedenti a quello in cui si vuole usufruire del credito;
ii) si calcola l’ammontare delle medesime spese sostenute nel periodo di imposta in corso;
iii) sulla eccedenza tra il risultato di cui al punto 1) e di cui al punto 2) si applica l’aliquota che determina il credito;
iv) le aliquote sono diversificate a seconda della categoria di costo funzionale alla determinazione dell’agevolazione, in particolare:
- l’aliquota è del 50% della spesa ammissibile per il personale altamente qualificato;
- l’aliquota è del 50% della spesa ammissibile per le i contratti di ricerca;
- l’aliquota è del 25% della spesa ammissibile per le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio;
- l’aliquota è del 25% per i costi relativi a competenze tecniche e privative industriali
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Più precisamente, il credito deve essere indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato (i.e., il periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati), nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.
In tema di adempimenti documentali, la disciplina prevede la predisposizione di apposita documentazione contabile che deve essere certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale e tale certificazione deve essere allegata al bilancio.