Lo spesometro è l’obbligo, introdotto dal D.L. 78/2010, di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti Iva (cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute).
Per farlo occorre utilizzare il “Modello di comunicazione polivalente” approvato dall’Agenzia delle Entrate, ed inviarlo entro il 10 aprile per i soggetti mensili o il 20 aprile per i trimestrali.
Soggetti obbligati ed esonerati
Sono obbligati alla compilazione e all’invio dello spesometro tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti Iva, compresi gli enti pubblici, con riferimento alle operazioni rilevanti Iva non documentate da fattura elettronica.
Sono esonerati dallo spesometro:
- i contribuenti forfetari (regime agevolato forfetario introdotta dalla Finanziaria 2015);
- i contribuenti minimi di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011. L’esonero non opera se, in corso d’anno, viene meno il regime a causa del superamento di oltre il 50% del limite dei ricavi/compensi. In tal caso vanno comunicate le operazioni effettuate dalla data in cui sono venuti meno i requisiti per l’applicazione del regime agevolato;
- Stato, Regioni, Province, Comuni e altri organismi di diritto pubblico nell’ambito delle attività istituzionali (ovvero per le operazioni documentate da fatture elettroniche).
Operazioni incluse
Lo spesometro riguarda le operazioni:
– con obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall’importo;
– senza obbligo di emissione della fattura di ammontare pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell’IVA.
L’emissione della fattura, in sostituzione di altro documento, comporta comunque l’obbligo di comunicazione dell’operazione, a prescindere dall’importo.
I commercianti al minuto e le agenzie di viaggio da quest’anno devono comunicare tutte le operazioni per le quali è stata emessa fattura, indipendentemente dal relativo ammontare (resta il limite di 3.600 Euro per quelle documentate da scontrino o ricevuta fiscale). In pratica non vale più l’agevolazione concessa l’anno scorso, che consentiva l’esonero per le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3mila euro al netto dell’Iva.
Rientrano nello spesometro anche le operazioni soggette:
– a reverse charge, per le quali non è stata addebitata l’Iva in fattura;
– allo split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/72), per le quali l’Iva viene versata direttamente all’Erario
Operazioni escluse
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria. In particolare:
- le operazioni che sono già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria (es. fornitura di energia elettrica e servizi di telefonia, contratti di assicurazione, contratti di mutuo, contratti di compravendita di immobili);
- i corrispettivi corrisposti da privati di importo superiore a 3.600 € IVA inclusa se il pagamento è avvenuto con moneta elettronica;
- operazioni finanziarie esenti Iva art. 10 del D.P.R. 633/72;
- operazioni già comunicate tramite il sistema tessera sanitaria (STS). Si ricorda, infatti, che ai fini della predisposizione del modello 730 precompilato, i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie (come ad esempio i medici, gli odontoiatri, le farmacie ecc…) devono inviare i relativi dati al STS. In mancanza di un esonero ufficiale, si ritiene che siano obbligato alla compilazione dello spesometro anche i soggetti che hanno inviato all’Agenzia delle entrate i dati delle spese funebri, per la predisposizione del 730 precompilato;
- le operazioni effettuate o ricevute in ambito extra Ue, se già oggetto di dichiarazione in Dogana (importazioni ed esportazioni di beni). Sono, invece, incluse le operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali e le triangolazioni UE.
- le operazioni intracomunitarie oggetto di dichiarazione ai fini Intrastat.
Scadenze e modalità di invio
Per lo spesometro 2016, relativo alle operazioni del 2015, le scadenze sono quelle fissate a regime:
- 11.4.2016 (in quanto il 10 aprile cade di domenica) per i soggetti mensili;
- 20.4.2016 per gli altri soggetti.
Per stabilire il termine di riferimento è necessario considerare la periodicità di liquidazione IVA dell’anno in cui è effettuato l’invio della comunicazione.
La comunicazione può essere alternativamente inviata in forma:
- analitica, esponendo dettagliatamente le singole fatture e i corrispettivi;
- aggregata, raggruppando le fatture e i corrispettivi per singolo soggetto (non è consentita tale modalità per la comunicazione relativa agli acquisti/cessioni da e verso produttori agricoli esonerati, ex art. 34 comma 6 D.P.R. 633/72).