Entro il 16 marzo 2016 deve essere versata la tassa annuale forfetaria per la numerazione dei libri e registri di cui all’art. 2215 c.c.
L’obbligo di versamento, infatti, permane anche a seguito dell’abolizione dell’obbligo di numerazione e bollatura iniziale dei principali libri contabili obbligatori, disposta dall’art. 8 della L. 383/2001.
Sono tenuti al versamento le società di capitali (spa, sapa, srl e srls), fatta eccezione per le società cooperative e le mutue 1996 assicuratrici.
Peraltro, la tassa rimane applicabile sempreché permanga l’obbligo della tenuta di libri numerati (ad esempio libro giornale e libro inventari) e bollati (ad esempio libri sociali ex art. 2421 c.c.) nei modi previsti dall’art. 2215 c.c. Lo stesso Ministero delle Finanze ha rilevato che sono soggetti passivi anche gli enti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto, esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciali (ris. n. 90 del 27 maggio 1996).
A parere dell’Amministrazione finanziaria (C.M. n. 108/96, in risposta al quesito 12.1.3), la tassa si applica anche alle società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza), purché permanga l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati, nei modi previsti dal codice civile (per completezza si rileva che, secondo un orientamento giurisprudenziale, invece, non sono soggetti all’obbligo di pagamento le società o enti dichiarati falliti o in liquidazione coatta amministrativa; cfr. Tribunale di Udine 7 marzo 1996).
A prescindere dal numero di libri o registri tenuti e dal numero delle relative pagine, l’ammontare della tassa è pari a:
– 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;
– 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516.456,90 euro.
L’ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data del 1° gennaio 2016.
Le modalità di versamento sono diverse, a seconda che la tassa venga corrisposta per il primo anno di attività oppure per gli anni successivi.
Per gli anni successivi al primo, il versamento deve essere eseguito mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo 7085 (“Tassa annuale vidimazione libri sociali”), indicando, quale periodo di riferimento, l’anno 2016.
Si ricorda, infine, che l’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.