La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto importanti modifiche al regime forfettario (ex regime dei minimi).
Dal 1° gennaio 2016 l’unica partita IVA a regime agevolato sarà quella con il regime forfetario; il regime dei minimi potrà essere mantenuto fino alla naturale scadenza (quinquennio ovvero compimento del 35° anno di età del contribuente).
Requisiti e condizioni di accesso
Gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se nell’anno precedente hanno rispettato le seguente condizioni:
1) non aver conseguito ricavi o compensi superiori ai limiti indicati nell’allegato della Legge di Stabilità 2016, diversi a seconda del codice Ateco di riferimento;
2) non aver sostenuto spese per collaboratori superiori a 5.000 euro lordi;
3) non aver superato i 20.000 euro di costi lordi per ammortamento di beni strumentali.
I limiti di ricavi/fatturato e il coefficiente di redditività dipendono dal tipo di attività svolta, a sua volta inquadrato in uno specifico codice ATECO.
Ecco l’elenco dei limiti di ricavi/fatturato e coefficiente di redditività divisi a seconda del settore economico di riferimento (tra parentesi le radici del codice ATECO):
- Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11): limite ricavi/fatturato a 45.000 euro e coefficiente redditività 40%;
- Commercio all’ingrosso e al dettaglio [45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9]: limite ricavi/fatturato è 50.000 e coefficiente di redditività al 40%;
- Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (47.81): limite fatturato/ricavi 40.000 e coefficiente di redditività al 40%;
- Commercio ambulante di altri prodotti (47.82 – 47.8): limite fatturato/ricavi 30.000 e coefficiente di redditività al 54%;
- Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68): limite fatturato/ricavi 25.000 e coefficiente di redditività all’ 86%;
- Intermediari del commercio (46.1): limite fatturato/ricavi 25.000 e coefficiente di redditività al 62%;
- Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56): limite fatturato/ricavi 50.000 e coefficiente di redditività al 40%;
- Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 -73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88): limite fatturato/ricavi 30.000 euro e coefficiente di redditività al 78%;
- Altre attività economiche (da 01 a 03 a 05 a 09), (da 12 a 33, da 35 a 39), (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) -(84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99): limite fatturato/ricavi 30.000 euro e coefficiente di redditività al 67%.
Tassazione
Il regime forfettario prevede un regime di tassazione con imposta sostitutiva del 15% da applicare al prodotto tra il fatturato realizzato e il coefficiente di redditività (che varia in funzione del codice attività con cui la partita IVA è stata aperta).
Per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro anni successivi l’imposta sostitutiva sarà del 5 per cento, se vengono rispettate tre condizioni.
1) la nuova attività non deve essere il proseguimento di un lavoro precedentemente svolto in qualità di dipendente.
2) non bisogna aver esercitato nei tre anni precedenti attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare.
3) se si prosegue un’attività prima svolta da un altro soggetto, i ricavi e i compensi da questi realizzati, non devono aver superato il limite di reddito stabilito dalla legge.
L’imposta sostitutiva è l’unica forma di imposizione fiscale sul reddito dei contribuenti nel regime forfetario e sostituisce l’IRPEF, l’IRAP e le addizionali.
Inoltre l’IVA non è dovuta, non si deve subire la ritenuta d’acconto, non si è soggetti agli studi di settore e si è esclusi dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili (restano gli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti).
Limiti anagrafici e temporali
Non sono previsti limiti anagrafici per poter usufruire del regime forfettario.
Non c’è un limite temporale per la permanenza nel regime, si esce con la perdita dei requisiti di accesso. Se viene meno uno dei requisiti necessari per l’accesso (e per la permanenza) nel regime forfettario, le agevolazioni cessano di avere efficacia, ma non subito. Si uscirà dal regime agevolato nell’anno successivo. Dunque se si perdono i requisiti nel corso del 2016 si uscirà dal regime nel 2017.
Esclusioni
Non possono avvalersi del regime forfetario:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni, ovvero a società a responsabilità limitata in regime di trasparenza;
e) i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Regime Previdenziale
Dal punto di vista previdenziale il regime forfettario prevede che i contributi INPS siano calcolati sul reddito determinato a forfait in base ai criteri fiscali.
Per le ditte individuali è stata prevista la riduzione del 35% dei contributi minimi dovuti dagli iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti.
Di conseguenza, i contribuenti che apriranno una partita IVA per lo svolgimento di un’attività di impresa dovranno versare un minimale ridotto del 35% (quindi non si applicherà più il minimale INPS previsto in precedenza per artigiani e commercianti in regime ordinario) più la quota proporzionale calcolata sul reddito determinato a forfait.
Ovviamente ciò comporta un vantaggio immediato in termini finanziari ma, contemporaneamente, una penalizzazione in termini di accumulo del montante contributivo.
Per i lavoratori autonomi non iscritti ad alcun albo professionale e titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata INPS l’aliquota contributiva viene confermata al 27,72% anche per il 2016. Il blocco riguarda esclusivamente i lavoratori autonomi titolari di partita IVA ed iscritti esclusivamente alla Gestione Separata INPS professionisti senza cassa.
Dal 1° gennaio 2016 aumenta dal 23,50% al 24%, invece, l’aliquota contributiva dovuta dai titolari di partita IVA titolari di pensione o già assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria.