L’art. 9 del DLgs. n. 147/2015 (c.d. decreto “internazionalizzazione”) modifica l’art. 108 comma 2 del TUIR con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore del citato decreto; considerando che il decreto è entrato in vigore il 7 ottobre 2015, per i soggetti “solari” le nuove misura di deducibilità operano, quindi, a partire dal 2016 (con impatto su UNICO 2017).
Il novellato comma 2 dell’art. 108 del TUIR dispone che le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Viene, quindi, eliminato il riferimento al volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e all’attività internazionale dell’impresa.
Inoltre, viene meno il riferimento al requisito di congruità, posto che il limite viene ora previsto nello stesso art. 108 del TUIR (attualmente, invece, il requisito è disciplinato dal DM 19 novembre 2008). Nel nuovo comma 2 vengono, infatti, fissati nuovi limiti di congruità, ancorché sempre commisurati all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo d’imposta in cui le stesse sono sostenute.
Sulla base della nuova disposizione, le spese di rappresentanza saranno deducibili in misura pari:
– all’1,5% (in luogo dell’attuale 1,3%) dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
– allo 0,6% (in luogo dell’attuale 0,5%) dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni;
– allo 0,4% (in luogo dell’attuale 0,1%) dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni.
Il comma 2 dell’art. 9 del DLgs. n. 147/2015 prevede poi che la misura deducibile delle spese di rappresentanza potrà essere variata con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze.
Viene, inoltre, previsto che il citato decreto possa modificare anche il limite di deducibilità integrale dei beni distribuiti gratuitamente (omaggi), attualmente fissato in misura pari a 50 euro.