Il Contratto di Sviluppo è rivolto alle imprese, italiane ed estere, allo scopo di favorire la realizzazione di investimenti di rilevanti dimensioni.
AMBITO TERRITORIALE
I progetti di investimento devono essere realizzati nelle seguenti regioni: Puglia, Calabria, Sicilia, Campania, Basilicata e Sardegna.
SOGGETTI BENEFICIARI
I destinatari delle agevolazioni sono:
- l’impresa proponente, che promuove l’iniziativa imprenditoriale ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del Contratto di Sviluppo
- le eventuali imprese aderenti, che realizzano progetti di investimento nell’ambito del suddetto Contratto di Sviluppo
- i soggetti partecipanti agli eventuali progetti di ricerca, e sviluppo e innovazione.
L’impresa proponente è l’interlocutore formale nei confronti di Invitalia, anche per conto delle aziende aderenti.
Il contratto di sviluppo potrà inoltre essere realizzato da più soggetti in forma congiunta tramite lo strumento del contratto di rete di cui alla legge 9 aprile 2009, n. 33. In tal caso l’organo comune appositamente nominato agisce come mandatario dei partecipanti al Contratto e assume in carico tutti gli adempimenti nei confronti di Invitalia.
REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI
Imprenditori individuali, società di persone e società di capitali che rispettano i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) qualora siano stati destinatari di provvedimenti di revoca parziale o totale di agevolazioni concesse dal Ministero, abbiano provveduto alla restituzione di quanto dovuto;
f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER;
g) esclusivamente per la realizzazione dei progetti di investimento di cui al Titolo II, nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, non rientrare tra coloro che nei due anni precedenti abbiano chiuso la stessa o analoga attività nello spazio economico europeo o che abbiano concretamente in programma di cessare l’attività entro due anni dal completamento del programma di sviluppo proposto nella zona interessata.
TIPOLOGIE
Il Programma di sviluppo oggetto del Contratto di Sviluppo può essere di tipo industriale, turistico o per la tutela ambientale.
È composto da uno o più progetti di investimento e da eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, strettamente connessi e funzionali tra loro.
Può prevedere anche la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse.
Il Contratto di Sviluppo INDUSTRIALE finanzia progetti di investimento:
· nei settori manifatturiero, estrattivo, trasporti e della fornitura di energia (salvo i divieti e le limitazioni previste dalle normative UE)
· in alcune attività di gestione dei rifiuti e risanamento
· in alcune attività di servizio, informazione e comunicazione come call center, vigilanza privata, servizi delle agenzie di viaggio ecc.
Relativamente ai settori del carbone, della costruzione navale, dei trasporti e della produzione e distribuzione di energia, risulteranno ammissibili esclusivamente progetti presentati da PMI. Eventuali progetti presentati da Grandi Imprese saranno soggetti ad obbligo di notifica alla Commissione Europea
Il Contratto di Sviluppo TURISTICO finanzia progetti di investimento:
· nel settore ricettività e nelle eventuali attività integrative e/o nei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico. Sono ammissibili anche le correlate attività commerciali complementari (nel limite del 20% degli investimenti da realizzare).
Nel settore turistico non sono ammissibili progetti di ricerca e sviluppo ma solo progetti di innovazione.
Il Contratto di Sviluppo per la TUTELA AMBIENTALE finanzia progetti:
· per innalzare il livello di tutela ambientale dell’impresa proponente oltre le soglie fissate dalla normativa comunitaria vigente o in assenza di specifica normativa comunitaria
· per anticipare l’adeguamento a nuove norme dell’unione, non ancora in vigore, che innalzano il livello di tutela ambientale
· per consentire maggiore efficienza energetica
· per realizzare impianti di cogenerazione ad alto rendimento
· per realizzare attività di riciclaggio e riutilizzo di rifiuti (limitatamente ai rifiuti speciali di origine industriale e commerciale).
DIMENSIONE MINIMA DEGLI INVESTIMENTI
Tipologia di |
Importo minimo degli investimenti, in milioni di euro |
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Programma |
Progetto d’investimento |
Ciascun progetto |
|
Industriale |
20 |
10 |
1,5 |
Industriale |
7,5 |
3 |
1,5 |
Turistico |
20 |
5 |
1,5 |
Tutela ambientale |
20 |
10 |
1,5 |
AGEVOLAZIONI
Il Contratto di Sviluppo prevede le seguenti agevolazioni:
- contributo a fondo perduto in conto impianti
- contributo a fondo perduto alla spesa
- finanziamento agevolato
- contributo in conto interessi.
L’entità degli incentivi dipende dalla tipologia di progetto, di investimento o di ricerca, sviluppo e innovazione, dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla dimensione di impresa. Gli incentivi sono diversi per i progetti a finalità ambientale.
I soggetti beneficiari sono chiamati in ogni casa ad apportare un contributo finanziario pari ad almeno il 25% del totale delle spese ammissibili attraverso risorse proprie o mediante finanziamenti esterni.
Nel caso di apporto di risorse proprie, lo stesso deve essere reale e concreto, con esclusione di profitti attesi e/o flussi di cassa previsionali.
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Progetti di investimento industriali e turistici |
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Dimensione |
Settori diversi |
Attività di trasformazione |
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Aree |
Altre |
Aree Art 107.3.a) |
Aree Carta degli aiuti Art 107.3.c) |
Altre |
|
Piccole imprese |
da 30 a 45% ESL |
20% ESL |
50% ESL |
40% ESL |
40% ESL |
Medie imprese |
da 20 a 35% ESL |
10% ESL |
50% ESL |
40% ESL |
40% ESL |
Grandi imprese |
da 0 a 25% ESL |
Non |
50% ESL |
40% ESL |
Non agevolabili |
SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili debbono riferirsi all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni.
Dette spese riguardano, secondo le indicazioni e nei limiti stabiliti nell’allegato n. 2:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni;
b) opere murarie e assimilate;
c) infrastrutture specifiche aziendali;
d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ad eccezione di quanto previsto per le acquisizioni di unità produttive di cui all’articolo 14, comma 2, lettera e);
e) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili fino al 50 per cento dell’investimento complessivo ammissibile.
Per le sole PMI sono ammissibili anche le spese relative a consulenze connesse al progetto d’investimento, ai sensi e nei limiti dell’articolo 18 del Regolamento GBER. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 4 per cento dell’importo complessivo ammissibile per ciascun progetto d’investimento, fermo restando che la relativa intensità massima dell’aiuto è pari al 50 per cento in equivalente sovvenzione lordo.
CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI
A) per i programmi di cui agli articoli 5 e 7 (industria e turismo):
1) ubicazione del programma in un’area in cui il Sistema locale del lavoro (SLL) registra, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, un tasso di disoccupazione superiore a quello medio della macro area di riferimento costituita, a seconda della suddetta ubicazione, dalle regioni del Mezzogiorno o dalle restanti regioni del Paese;
2) previsione di recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate nell’ambito del programma;
3) idoneità del programma di realizzare/consolidare sistemi di filiera diretta ed allargata;
B) per i programmi di cui all’articolo 5 (industria):
1) rilevante presenza dell’impresa sui mercati esteri;
2) presenza di investimenti che determinano rilevanti innovazioni di prodotto, del processo produttivo, dell’organizzazione aziendale e/o nelle modalità di commercializzazione dei prodotti, con particolare riferimento a quelli conformi agli ambiti tematici dell’ Agenda digitale italiana;
C) per i programmi di cui all’articolo 7 (Turismo):
1) capacità del programma di contribuire alla stabilizzazione della domanda turistica attraverso la destagionalizzazione dei flussi;
2) realizzazione del programma in comuni tra loro limitrofi ovvero appartenenti a un unico distretto turistico.
FASE DI ACCESSO, NEGOZIAZIONE E CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI
La domanda di agevolazioni deve essere presentata all’Agenzia, a pena di invalidità, secondo le modalità indicate nel sito internet www.invitalia.it ed a partire dalla data di apertura dei termini di presentazione che sarà fissata con decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese.
Lo schema in base al quale deve essere redatta la domanda e la documentazione da allegare alla stessa sono definiti dall’Agenzia sulla base delle indicazioni fomite dal Ministero (di prossima pubblicazione sul sito invitalia).
L’Agenzia, entro il termine massimo di 120 giorni dal ricevimento della domanda di agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti dal comma 7, esegue l’istruttoria, anche mediante una fase di negoziazione con il soggetto proponente.
L’Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo, così come definito nell’ambito dell’attività istruttoria, e a concedere le agevolazioni con una specifica determinazione per ciascuna delle imprese partecipanti al programma di sviluppo (non viene più firmato il Contratto, salvo in caso di finanziamento).
La validità e l’efficacia della determinazione è, comunque, subordinata alla effettiva esibizione, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di sottoscrizione di cui al comma 9, della documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni, qualora non sia stata già acquisita. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori 120 giorni a fronte di una motivata richiesta.
L’Agenzia, entro il termine massimo di 120 giorni dal ricevimento della domanda di agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti dal comma 7, esegue l’istruttoria, anche mediante una fase di negoziazione con il soggetto proponente.
L’Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo, così come definito nell’ambito dell’attività istruttoria, e a concedere le agevolazioni con una specifica determinazione per ciascuna delle imprese partecipanti al programma di sviluppo (non viene più firmato il Contratto, salvo in caso di finanziamento).
EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
Il finanziamento agevolato è erogato per stati di avanzamento della realizzazione dei singoli progetti a fronte di titoli di spesa anche non quietanzati. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, è, comunque, subordinata alla dimostrazione dell’effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa presentati ai fini dell’erogazione precedente. Il numero, i tempi e la consistenza minima delle erogazioni sono definite nel contratto di finanziamento, tenuto conto dell’ammontare e dell’articolazione delle spese previste dal progetto di investimento e, comunque, per un numero non superiore a 12.
Il contributo in conto impianti e il contributo alla spesa sono erogati sulla base di stati di avanzamento della realizzazione dei singoli progetti, a fronte di titoli di spesa quietanzati, non inferiori al 20 per cento dell’investimento ammesso.
La prima erogazione del contributo in conto impianti e del contributo alla spesa può avvenire, su richiesta dell’impresa beneficiaria, anche in anticipazione, nel limite del 30 per cento del contributo concesso, previa presentazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa.
IL PROGRAMMA DI SVILUPPO DEVE ESSERE CONCLUSO ENTRO 48 MESI DALLA DATA DELLA DETERMINAZIONE DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI.