Il lavoro notturno è disciplinato dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e dalla contrattazione collettiva.
Si definisce lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.
Per quanto attiene alla durata della prestazione lavorativa resa dai lavoratori assegnati a turni di lavoro notturno, la legge prescrive che la stessa non possa “superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore” (art. 13).
L’art. 5 co. 1 D. Lgs. 67/2001 prevede che il datore di lavoro comunichi, esclusivamente per via telematica, alla DPL competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, con periodicità annuale l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni.
Al datore di lavoro che intenda avvalersi di prestazioni di lavoro notturno è imposto l’obbligo di consultare le rappresentanze sindacali aziendali (laddove costituite) aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto collettivo applicato dall’impresa.
In mancanza, tale consultazione va effettuata con le organizzazioni territoriali dei lavoratori per il tramite dell’Associazione cui l’azienda aderisca o conferisca mandato (art. 12 co. 1).
L’inottemperanza all’obbligo di consultazione preventiva rappresenta una fattispecie riconducibile all’area della condotta antisindacale.
SANZIONI AMMININISTRATIVE E PENALI |
|
Inadempimento |
Sanzione |
LIMITI AL LAVORO NOTTURNO (art. 13 e 18-bis, co.7 D.Lgs. 66/03)
|
sanzione amm. da 51 a 154 per aver superato il limite di 8 ore di lavoro notturno in media nelle 24 ore o nel maggior periodo di riferimento stabilito dalla contrattazione collettiva (salve lavorazioni particolarmente rischiose elencate in un apposito D.M.) per ogni lavoratore e per ogni giornata |
DIVIETO DI LAVORO NOTTURNO (art. 11 e 18-bis, co.1 D.Lgs. 66/03)
|
ammenda da € 516 a 2’582 o da 2 a 4 mesi d’arresto per avere richiesto lavoro notturno vietato: a gestanti e puerpere fino ad 1 anno di età in ogni caso o nonostante il dissenso scritto almeno 24 ore prima da: – lavoratori con un figlio convivente fino a 3 anni -unici affidatari di un figlio convivente fino a 12 anni – che abbiano a carico un soggetto disabile |
VISITE PER LAVORO NOTTURNO (art. 14 e 18-bis, co.2 D.Lgs. 66/03)
|
ammenda da 1’549 a 4’131 o da 3 a 6 mesi d’arresto per non avere effettuato le visite mediche preventive e periodiche, almeno ogni 2 anni, ai lavoratori notturni |
L’unico adempimento resta l’invio alla Direzione Territoriale per il lavoro dell’esecuzione di lavoro notturno, esclusivamente in via telematica e con periodicità annuale (31 marzo di ogni anno con riferimento alle attività lavorative svolte nell’anno precedente).