Diventa ufficiale la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato di richiedere in via sperimentale l’erogazione del TFR ad integrazione della busta paga, per il periodo che va dal 1 Marzo 2015 al 30 Giugno 2018. Infatti è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 29 del 20 febbraio 2015 recante le relative norme attuative.
Come noto la legge di Stabilità 2015 ha introdotto la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato di richiedere in via sperimentale l’erogazione del TFR ad integrazione della busta paga. Si riepilogano di seguito i tratti salienti della nuova disciplina del TFR.
SOGGETTI BENEFICIARI ED ESCLUSI
Possono optare per tale scelta i lavoratori dipendenti del settore privato, in possesso di un’anzianità di servizio pari ad almeno sei mesi.
Restano comunque esclusi da questa possibilità i lavoratori:
– agricoli
– domestici
– di aziende sottoposte a procedure concorsuali
-delle aziende in crisi ex art. 4 L. 297/1982
– delle aziende in CIGS o CIG in deroga
– per i quali la legge o la contrattazione collettiva preveda la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento dello stesso presso soggetti terzi (punto valutato negativamente dal Consiglio di Stato in quanto a rischio disparità ingiustificate)
-che hanno destinato il TFR a garanzia di contratti di finanziamento.
DURATA
Il lavoratore, una volta manifestata la volontà di ricevere il Tfr in busta paga, non può revocare l’opzione fino al 30 giugno 2018.
Tassazione della quota integrativa della retribuzione
La quota di TFR erogata mensilmente in busta paga è assoggettata a tassazione ordinaria e non più a tassazione separata, fa cumulo con gli altri redditi percepiti dal lavoratore nell’anno e non è imponibile a fini previdenziali. Essa rientra inoltre nella base di calcolo delle detrazioni Irpef spettanti e nella base di computo degli assegni per il nucleo familiare.
FINANZIAMENTO DI LIQUIDITÀ’ PER IL DATORE DI LAVORO
Chiaramente l’erogazione del Tfr con periodicità mensile potrebbe esporre i datori di lavoro a difficoltà per la reperibilità della liquidità necessaria, per cui il decreto prevede l’accesso ad un finanziamento bancario assistito da garanzie riservato ai datori di lavoro con meno di 50 addetti.
Gli istituti bancari dovranno preventivamente aderire ad un accordo quadro che sarà stipulato tra i Ministeri dell’economia e del lavoro e l’ABI, e successivamente erogare i prestiti applicando tassi di interesse, onnicomprensivi di ogni eventuale onere, non superiori a quelli stabiliti per la rivalutazione del TFR, vale a dire l’ 1,5% maggiorato annualmente del 75% dell’incremento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Tali finanziamenti saranno assistiti dalla garanzia di un Fondo speciale costituito presso l’Inps con una dotazione iniziale di 100 milioni ed alimentato da un contributo del 0,2% sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro che accedono a tale sistema di credito.
Il rimborso del finanziamento dovrà essere effettuato al 30 ottobre 2018, secondo modalità e criteri che saranno stabiliti dall’accordo quadro.
In caso di inadempienza da parte del datore di lavoro, il Fondo di Garanzia è surrogato di diritto all’intermediario bancario e l’INPS è legittimato a procedere per la riscossione del credito. Tale inadempienza tuttavia non rileva ai fini del rilascio del DURC.
I datori di lavoro dovranno integrare le denunce contributive sulla base delle istruzioni rese note dall’INPS. Che dovrà provvedere altresì alla predisposizione di istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l’accesso agli interventi del Fondo di garanzia.