A decorrere dal 1° gennaio 2015, la legge di Stabilità 2015 prevede l’applicazione del reverse charge anche:
1) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
2) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
3) ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
4) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore (in questo caso solo per 4 anni).
Per quanto riguarda l’edilizia, i settori interessati dalle modifiche possono essere desunti avendo riguardo alla classificazione Ateco, con esclusivo riferimento alle attività che sono relative ad edifici, come segue:
I) Pulizia
– 81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici
– 81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali (escludendo le attività di pulizia di impianti e macchinari)
II) Demolizione
– 43.11.00 Demolizione (con esclusione della demolizione di altre strutture)
III) Impianti
– 43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
– 43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
– 43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
– 43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
– 43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
– 43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
– 43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
– 43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (solo se riferite ad edifici)
IV) Completamento
– 43.31.00 Intonacatura e stuccatura
– 43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
– 43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
– 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri
– 43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
– 43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili – muratori (dovrebbero però rimanere escluse le attività di costruzione degli edifici)
– 43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.
Provando ad esaminare alcune casistiche pratiche, potremmo riscontrare che:
Soggetto che costruisce un edificio:
– su contratto di appalto: applica l’Iva
– su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a)
Soggetto che effettua lavori di pulizia ad uno studio professionale:
– su contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter)
– su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a-ter)
Soggetto che realizza un impianto di illuminazione di una strada:
– su contratto di appalto: applica l’Iva
– su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a)
Soggetto che realizza un impianto elettrico su un edificio:
– su contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter)
– su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a-ter)
Soggetto che effettua lavori di manutenzione su un impianto idraulico:
– su contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter)
– su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a-ter)
Soggetto che posa un pavimento ad un privato:
– applica l’IVA, in quanto il reverse non può trovare applicazione
Soggetto che posa pavimento ad una impresa:
– contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter)
– contratto di subappalto: applica reverse da lettera a-ter)
Soggetto che vende una caldaia ad una impresa:
– applica l’IVA in quanto trattasi di cessione di beni.