LA REVOCA DEL CREDITO D’IMPOSTA DI CUI ALL’ART.8 DELLA L. 23-12-2000 N° 388 PER MANCANZA DI PROVA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO STIPULATO ANTECEDENTEMENTE AL 8-7-2002 (contratto registrato – bonifico bancario- ecc. di cui alla c.m. 321e del 3-6-2003)
RILIEVI PRESENZA DEI BENI ACQUISTATI DOPO IL 08-07-2002
DIRITTO
Si osserva che la revoca è del tutto infondata in quanto la normativa, precisamente l’art. 10 del D.L. 8-7-2002 mod. in L 8-8-2002 n°178 , al comma 3 recita testualmente ” Per gli investimenti per i quali il contratto risulta concluso entro la data di entrata in vigore della legge di- ecc….’, di conseguenza il legislatore ( parlamento ) non ha posto nessuna condizione, di quelle previste dalla c.m. n° 32/e di cui al punto 3.1.3. lett. A. , ricordiamo che le c.m. non hanno valenza di legge, intervenuta un anno dopo dall’ emanazione della norma
Di conseguenza sia i verificatori , che ministero delle finanze sono tenuti al rispetto della normativa vigente.
Anche la dizione usata dal legislatore ” contratto risulta concluso” , letteralmente significa stipula del contratto con l’apposizione della firma da parte dei contraenti.
Inoltre, la normativa civile e fiscale in relazione al contratto di compravendita di beni mobili non è un atto soggetto a registrazione obbligatoria.
I verificatori con la revoca del credito d’imposta , a ns avviso violano le disposizioni dello STATUTO DEL CONTRIBUENTE, per mancata applicazione della normativa vigente.
La GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE è ormai consolidata nel senso che una circolare ministeriale non può modificare la normativa approvata dal Parlamento.
MERITO
Le otto fatture oggetto di contestazione trattasi di fatture di acquisto di beni dopo il 8-07-2002 , sono corredate da contratto e documentazione bancaria con negoziazione titolo antecedente al 8-07-2002.
Inoltre , la fornitura dei beni è iniziata in data antecedentemente all’ 8-07-2002 il tutto risulta dai contratti stipulati e le fatture con consegne avvenute in data antecedente all’ 08-07-2002
PUNTO 3-2 ASSENZA DEL REQUISITO DELLA DESTINAZIONE
Il rilivo è del tutto infondato in quanto l’attività di lavanderia industriale con noleggio non rientra tra i settori esclusi dalla normativa, relativa al credito d’imposta, anzi risulta tra i settori privilegiati , anche dopo l’ 08-07-2002.
Inoltre, dalla lettura della Circolare n°41/E del 18/04/2001 al punto 10 non rientra tra le clausole antielusive.
art. 10 DL 138/2002
Al comma 1 lett. b) sancisce che i settori che possano usufruire del credito d’imposta sono quelli individuati dalla L. 19/12/1992 n°488, in merito si produce la classificazione ISTAT 91 che possono beneficiare delle agevolazioni 488/92 nell’elenco dei SERVIZI prevede al codice 93 “ALTRE ATTIVITA’ DELLE LAVANDERIE INDUSTRIALI PER ALBERGHI, RISTORANTI, ENTI E COMUNITA’”
A questo punto ci si chiede come possa esercitare l’attività di lavanderia industriale per alberghi senza l’acquisto della biancheria da lavaggio.
Casistica lavanderie industriali
La bian¬cheria per le lavanderie industriali, è considerata un bene stru¬mentale ammortizzabile – con un’aliquota del 40% annuo – per alcune categorie di imprese quali “alberghi, ristoranti, bar e attività affini””; “ospedali, cliniche, sanatori, case di cura ed istituti similari privati”; “sevizi igienici e di estetica della persona. Alberghi diurni, istituti di igiene e di bellez¬za, barbieri e parrucchieri” ai sensi del D.M. 31.12.1988 (Coefficienti di ammorta¬mento del costo dei beni materiali strumen¬tali impiegati nell’esercizio di attività com¬merciali, arti e professioni).
Tale decreto non include però detti beni nella categoria “lavanderie, stiratorie, smac¬chiatorie, tintorie e servizi affini”, in quanto il noleggio della biancheria è attività premi¬nente solamente per la classe delle lavande¬rie industriali. Ciò nonostante, la normativa tributaria prevede che, nel caso in cui una determinata categoria di beni strumentali per l’attività caratteristica dell’impresa non sia presente nelle lista delle aliquote della categoria d’appartenenza – ai sensi del citato D.M. -, si possano usare i coef¬ficienti utilizzati per lo stesso bene da tipologie d’impresa con attività affine.
E’ questo il caso delle lavanderie industria¬li, la maggior parte delle quali svolge in via preponderante servizi di noleggio di biancheria, avendo come principali clienti ristoranti e alberghi circa il fatto che i beni vengano dati in noleggio a terzi e non uti¬lizzati direttamente, dalla circolare Assonime n30/2002, par. 11.1 sulla “Tremonti-bis” (data la somiglianza di tale disciplina con le agevolazioni previste dall’art. 8 della Legge 388/2000), risulte¬rebbe che il bene resta agevolabile tanto se utilizzato direttamente dall’impresa acqui¬rente, tanto se dato in locazione dietro il pagamento di canoni periodici.
Conclusioni
Alla luce di quanto sopra esposto, si può concludere che la biancheria è un bene strumentale ammortizzabile per le lavande¬rie industriali, e può pertanto costituire oggetto di agevolazione ai sensi dell’art.8 della Legge n.388 del 23/12/2000, a condi¬zione che la lavanderia industriale sia loca¬lizzata nei territori agevolati, senza che assuma rilievo il fatto che i beni siano locati a terzi localizzati in altri territori.
Si rammenta, infine, che l’agevolazione in questione è in regime di alternatività con,la Legge Tremonti-bis e la Legge 488/92.