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STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA CASTELLANO
NOTIZIARIO SOCIETARIO FISCALE APRILE 2006
PASSAGGI GENERAZIONALI
La legge 14 febbraio 2006 n°55 ha modificato l’art.458 cc ed introdotto i nuovi art 768-bis e seguenti del c.c., con i quali sono state apportate nuove modifiche, con le novità introdotte, consentono la stipula di patti di famiglia per oggetto il trasferimento dell’azienda o di partecipazioni societarie ai discendenti.
Gli imprenditori hanno a disposizione uno strumento contrattuale per regolare con apposito accordo la prosecuzione dell’attività dopo la loro morte.
La legge ha tolto di mezzo l’ostacolo giuridico insormontabile che, con il linguaggio dei tecnici, si chiama divieto di patti successori.
Questi accordi hanno lo scopo di permettere a un imprenditore di trasferire l’azienda, tutta o in parte, a uno o più discendenti. Tenendo conto, poi, che i beni aziendali, possono essere cartolarizzati in partecipazioni societarie, il patto di famiglia consente al titolare di queste partecipazioni di trasferire a uno o più discendenti, tutte o in arte, le proprie quote.
L’imprenditore regola per il periodo dopo la sua morte l’assetto societario e lo fa con un atto vincolante, che tra l’altro deve essere stipulato come atto pubblico (bisogna andare da notaio). Il patto di famiglia deve coinvolgere necessariamente tutto il nucleo familiare e alla stipulazione del contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che avrebbero titolo a ereditare dall’imprenditore.
L’eredità: azioni o indennizzo
E’ evidente che il passaggio predeterminato dell’azienda a qualcuno dei discendenti deve essere compensato con il riconoscimento economico di coloro, che pur potendo essere chiamati all’eredità, vedono sfumare dal futuro asse ereditarlo 1’azienda di casa.
Il patto è vincolante
A dire il vero, c’è sempre la possibilità che i familiari litighino e che qualcuno impugni
il patto. Ma deve dimostrare che c’è stata una violenza, un errore o un dolo e cioè un
vizio della volontà che invalida l’accordo.
clausola di recesso
Lo scioglimento del patto non può avvenire per decisione del singolo imprenditore. La legge prevede, infatti, che il contratto possa essere sciolto o modificato dalle medesime persone (tutte) che hanno concluso il patto di famiglia, stipulando un nuovo contratto.
La conciliazione, prima, il processo, poi
Fin qui abbiamo descritto il primo tempo dei patti di famiglia, con l’imprenditore che disegna il futuro e si accorda con i suoi cari.
Il secondo tempo si apre con lo scenario (tragico) della morte dell’imprenditore e dell’apertura della successione. Il patto di famiglia passa a esecuzione e l’azienda (o le partecipazioni) vengono trasferite agli aventi diritto.