DESCRIZIONE
La vicenda, sottoposta all’esame dei giudici tributari di Avellino, trae origine da un ricorso, avverso atto di irrogazioni sanzioni di cui alla L.23/04/2002 n°73 per l’anno 2002, per un ammontare di € 23.292,00, rilevava l’impiego di lavoratori dipendenti non risultanti da scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria di cui alla L.23/04/2002 n°73, che irroga la sanzione amministrativa dal 200% al 400% dell’importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di contestazione della violazione;
FATTI
con il P V C in data 03/09/2002 redatto dalla Guardia di Finanza di Ariano Irpino, constatava che dalle scritture contabili obbligatorie ai fini fiscali e sociali non risultavano registrati i seguenti dipendenti: …………, nata ad Ariano Irpino (Av) il …………………..,commessa.
Rilevando la violazione sostanziale in materia di lavoro irregolare-art.3 L.73 del 23/04/2002 per i seguenti motivi:
dal controllo effettuato in data 29/08/02 veniva rilevato che dal libro paga e matricola non risultava trascritto il nominativo di ………………….a nata il ……….. ad Ariano Irpino ed ivi residente in Via …. , che ha dichiarato di aver iniziato a lavorare dal 28/08/2002.
NOTE
1) la Guardia di Finanza ha redatto P.V.C. in data 29/08/02 senza la presenza del legale rappresentante sig. …………………, di conseguenza il P.V.C. è nullo per mancanza di rappresentanza legale del fratello ……………….., infatti, agli atti non risulta nessuna PROCURA o DELEGA a rappresentare il legale rappresentante.
2) di conseguenza l’amministratore legale rappresentante della società ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. in data 03/09/02 si presenta presso la caserma della Guardia di Finanza per la redazione del P.V.C. a pag.3 esibisce l’originale del modello C/ASS (modello d’assunzione) relativo all’assunzione della sig.ra ………………… presentato in data 29/08/2002, alla Sezione Circoscrizionale per l’impiego di Ariano Irpino, la comunicazione contiene l’assunzione con decorrenza 28/08/02, dichiarando:”Preciso che all’atto del vostro controllo mi trovavo a Milano per cui non vi ho potuto esibire la prefata comunicazione di assunzione”.
ANALISI DELLA NORMATIVA ART.3 DELLA L.23/04/2002 N.73
“Fermo restando l’applicazione delle Sanzioni, l’impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture contabili o altra obbligatoria……..omissis……..” la norma prevede che i dipendenti devono risultare da:
“dalle scritture contabili, libro paga, libro matricola, libro presenze”.
(O CONGIUNZIONE DISGIUNTIVA IN ALTERNATIVA)
“o altra documentazione obbligatoria” documenti obbligatori in materia del lavoro all’atto dell’assunzione , sono:
– comunicazione al collocamento mod. C/ASS;
-comunicazione all’INAIL.
La società in data 29/08/2002 non aveva provveduto alla trascrizione del dipendente ……………. sul libro matricola o libro paga, ma alla data dell’accesso 29/08/02 possedeva la comunicazione al collocamento di Ariano Irpino mod. C/ASS.
DIRITTO: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE SENT. 12/04/2005 N°144
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 3, del DL n° 12/2002, convertito dalla legge n° 73/2002, per contrasto con gli art. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare sanzionato, ha avuto inizio successivamente al 1° gennaio dell’anno in cui è stata constatata la violazione.
SENTENZA NON CONDIVISIBILE
I giudici di prime cure della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, rendono giuridicamente efficace l’art. 3, comma 3 del DL 12/02. convertito dalla legge n°73/2002, anche dopo la sentenza n°144 del 12 aprile 2005, con la quale ha pronunciato l’illegittimità costituzionale per contrasto con gli art. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare sanzionato ha avuto inizio successivamente al 1° gennaio dell’anno in cui è stata constata la violazione.